L'attestazione di regolarità contributiva delle imprese edili può essere rilasciata solo dagli enti bilaterali legittimati. Lo ha precisato una nota INAIL con cui, accogliendo le richieste ANCE, si esclude il rilascio del DURC da parte delle Casse edili fuori del circuito CNCE. L`INAIL, con la nota n. 4349 del 10 giugno scorso ha precisato che l`attestazione di regolarità contributiva in capo alle imprese del settore edile può essere rilasciata solo dagli enti bilaterali legittimati a svolgere tale funzione di natura pubblicistica.
Le precedenti circolari divulgate da INPS e INAIL nell`aprile scorso in materia di DURC, invece, riportavano la previsione circa la possibilità che lo stesso fosse rilasciato anche da parte di Casse Edili non aderenti al sistema CNCE, contrariamente a quanto ormai da anni sostenuto dagli stessi organi istituzionali a garanzia di un sistema basato su regole certe secondo le quali, come riportato sullo stesso D.M. 24/10/2007, i soggetti deputati al rilascio del documento e ogni altra certificazione di regolarita` contributiva devono essere, oltre agli istituti previdenziali, gli Enti Bilaterali promananti dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu` rappresentative sul piano nazionale. L`Istituto assicuratore ha anche precisato che la nota n. 4.41 inserita nelle suddette circolari deve essere interpretata solamente con riferimento a casi eccezionali specificatamente individuati nelle ipotesi in cui l`autorita` giudiziaria abbia espressamente riconosciuto, con riferimento alla singola fattispecie, la possibilita` che, nelle more di un pronunciamento nel merito siano presentate tre diverse certificazioni di regolarità contributiva in sostituzione del DURC.