mercoledì 4 maggio 2011

[NEWS] Sentenza Corte Cassazione su Committente e Coordinatore sicurezza cantieri

La redazione segnala ai lettori del blog un'importante sentenza sulle responsabilità del Committente e del Coordinatore per la sicurezza in caso di incidente in un cantiere, ed in particolare nella fase di smantellamento di una copertura con eternit. La IV° sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 15562 del 18 Aprile 2011, ha ancora una volta ribadito la preminente responsabilità del Committente dei Lavori e del Coordinare per la sicurezza per le lesioni personali gravi ad un operaio precipitato a terra dal tetto di un capannone ubicato ad un'altezza dal suolo superiore ai 4 metro, ove il predetto lavoratore operava senza idonei presidi antinfortunistici e sganciato dalla cintura di sicurezza.
La Corte afferma, quanto al coordinatore per la sicurezza, che su di lui incombeva, "non solo l'obbligo di eliminare i rischi c.d. da intersecazione (tra le attività delle diverse imprese impegnate nel cantiere con proprie maestranze) ma anche quello di verificare l'osservanza del medesimo piano per la sicurezza. Nè può sfuggire la ben più ampia portata e rilevanza di siffatta incombenza, avuto riguardo alla tutela antinfortunistica della incolumità dei lavoratori addetti alla quantomai pericolosa operazione di rimozione delle lastre di eternit dalla copertura del capannone, da eseguirsi a più di quattro metri di altezza dal suolo, come peraltro ribadito dalla prevalente interpretazione del Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 5 resa dalla giurisprudenza di legittimità". Quanto al committente, la Corte afferma che, "ai sensi del Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 6, comma 2 (applicabile nella fattispecie nel testo originario), la designazione dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, di cui all'articolo 2 lettera E) e F) dello stesso Decreto Legislativo non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 4 e 5, assumendo evidentemente il committente, come ribadito da costante, consolidata e prevalente giurisprudenza di legittimità, una posizione di garanzia quanto alla tutela dell'incolumità dei lavoratori dipendenti dall'appaltatore."


Link alla sentenza della Cassazione (Osservatorio Olympus)

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