Segnaliamo ai lettori di "i-Lib" un importante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che potrà avere risvolti significativi per le azioni di riduzione dei rischi da stress lavoro-correlato. Con il DPCM 277 del 23 dicembre 2010 “Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, pubblicato sulla GU n. 101 del 3 maggio 2011, sono state stabilite nuove opportunità per quel che riguarda i benefici a favore delle aziende i cui accordi contrattuali prevedano azioni positive per la flessibilità dell’orario di lavoro.
Nel decreto, infatti, si parla dei progetti per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro (part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato), con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione; dei programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; dei progetti riguardanti la sostituzione del titolare d’impresa o del lavoratore autonomo (nei periodo di astensione obbligatoria e di congedi parentali) con altro imprenditore o lavoratore autonomo. Benché non strettamente correlato, il DPCM introduce formalmente gli strumenti (ed i relativi incentivi) che possono essere strategici per intervenire sui rischi di stress lavoro-correlato, spesso connessi proprio alla programmazione degli orari di lavoro od alla maternità/paternità.
Link al DPCM 277/2010
Nel decreto, infatti, si parla dei progetti per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro (part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato), con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione; dei programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; dei progetti riguardanti la sostituzione del titolare d’impresa o del lavoratore autonomo (nei periodo di astensione obbligatoria e di congedi parentali) con altro imprenditore o lavoratore autonomo. Benché non strettamente correlato, il DPCM introduce formalmente gli strumenti (ed i relativi incentivi) che possono essere strategici per intervenire sui rischi di stress lavoro-correlato, spesso connessi proprio alla programmazione degli orari di lavoro od alla maternità/paternità.
Link al DPCM 277/2010
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