La redazione di "iLib" segnala ai suoi lettori il nuovo testo normativo della Regione Veneto che, con la Delibera della Giunta Regionale (D.G.R.n.265) del 15/03/2011, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 26 del 05/04/2011, ha adottato le linee interpretative regionali per la sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all’amianto, ai sensi del Titolo IX, Capo III, del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.
Il nuovo testo regionale, superando le precedenti indicazioni in materia (D.G.R. 5607/1995; D.G.R. 5455/1996; D.G.R. 1690/2002), implementa forme semplificate di comunicazione all’organo di vigilanza, sia tenendo conto dei casi di urgenza che delle ipotesi di esposizioni sporadiche a debole intensità [(1) Esposizioni sporadiche e di debole intensità. (2) Attività per cui non è prevista alcuna segnalazione. (3) Attività lavorative con rischio di esposizione ad amianto, escluse rimozione e demolizione, con obbligo di notifica. (4) Attività lavorative di demolizione o rimozione dell’amianto con obbligo di presentazione del piano di lavoro. (5) Attività lavorative di demolizione o rimozione dell’amianto, con obbligo di presentazione del piano di lavoro, in casi di urgenza]. Vengono definite, inoltre, sia l’attività di vigilanza (in fase preventiva ed in corso d’opera), che le modalità per la restituzione delle aree a conclusione dei lavori di bonifica (comprese le procedure di controllo in sede dei materiali contenenti amianto). Le linee interpretative, infine, presentano in allegato un elenco dei contenuti del piano di lavoro per demolizione (o rimozione) di materiali contenenti amianto, il protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto (ambiente esterno) ed il sistema di valutazione del rischio versar (ambiente interno), con tanto di grafico esplicativo dei risultati delle procedure di calcolo.