lunedì 13 giugno 2011

[News] Regione Toscana: norme applicative su sicurezza negli appalti pubblici

La redazione di "iLib", in merito alle disposizioni regionali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri, segnala l'interessante Deliberazione della Giunta Regionale Toscana del 2 maggio 2011, n. 316 (Indicazioni applicative degli articoli 16, 17, 23 bis e art. 24 LR 13.07.2007, n. 38), recante "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro". Il testo della giunta, composto sostanzialmente da un allegato e due modelli di dichiarazione sostitutiva, non introduce grandi novità in materia di sicurezza negli appalti pubblici, se non per quel che riguarda la concretizzazione applicativa di alcune disposizioni normative ancora molto lacunose, sia nella struttura nazionale che in quella locale toscana.
Il riferimento, in particolare, è per quel che riguarda le procedure di verifica della mai ben precisata "idoneità tecnico professionale" delle imprese aggiudicatrici di appalto. Nel caso toscano, pur non facendo sostanziali passi avanti nella definizione dell'oggetto giuridico del contendere, consolida in verità alcune prassi ormai ben conosciute dagli operatori del settore ma raramente definite con chiarezza a livello normativo (soprattutto a livello regionali senza "invadere" le competenze del legislatore nazionale). Il testo toscano, quindi, mette mano al problema del campo di applicazione, nella definizione dei soggetti deputati alla verifica e, soprattutto, a cosa accade in caso di verifica negativa ed in particolare in relazione con il DURC ed il pagamento degli stati di avanzamento, ossia le trattenute da "girare" alle Casse Edili in caso di mancata regolarità contributiva. Concludono il testo due esempi non esaustivi (ma chiari nel loro contenuto) di quelle che dovranno essere le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, distinguendole tra quelle relative ai cantieri e quelle per i servizi.