E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N.98 del 29/04/2011 il Decreto 11 Aprile 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativo alla disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature da lavoro (Allegato VII TUS), nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici e privati - diversi da ISPESL, INAIL ed ASL - all'effettuazione delle predette verifiche periodiche.
Il decreto, atteso ormai da oltre un anno, dopo aver ottenuto il via libera dalla Conferenza Stato Regioni, apporta una vera e propria "rivoluzione" nelle prassi metodologiche del nostro ordinamento giuridico consolidato.Il rifermento è a quanto previsto dall'articolo 71, comma 11, del TUS, in cui viene stabilito l'obbligo per il datore di lavoro di effettuare verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, al fine di valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fine della prevenzione e della sicurezza. La periodicità delle verifiche viene stabilita dall'Allegato VII al TUS e che può essere annuale (ad es.: scale aeree ad inclinazione variabile, ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato, idroestrattori a forza centrifuga, ecc.), biennale (ad es.: ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale, piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne, apparecchi di sollevamento materiali, ecc.), triennali (ad es.: apparecchi di sollevamento materiali con portata > 200 kg, ecc.), decennali (ad es.: attrezzature od insiemi contenenti fluidi, ecc.). La prima verifica dovrà essere effettuata dall'ISPESL, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente predetto periodo, il datore di lavoro può avvalersi per la verifica della ASL o, ed è questa la grossa novità, da soggetti pubblici o privati la cui abilitazione viene determinata da apposito decreto, ossia quello appena emanato dal Ministero del Lavoro. Sono abilitati alle verifiche periodiche tutti i soggetti, anche privati, che abbiano le caratteristiche di cui agli allegati del suddetto decreto (Allegati I, II e III). Nei prossimi giorni verrà pubblicato sul blog uno specifico articolo di approfondimento.
Il decreto, atteso ormai da oltre un anno, dopo aver ottenuto il via libera dalla Conferenza Stato Regioni, apporta una vera e propria "rivoluzione" nelle prassi metodologiche del nostro ordinamento giuridico consolidato.Il rifermento è a quanto previsto dall'articolo 71, comma 11, del TUS, in cui viene stabilito l'obbligo per il datore di lavoro di effettuare verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, al fine di valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fine della prevenzione e della sicurezza. La periodicità delle verifiche viene stabilita dall'Allegato VII al TUS e che può essere annuale (ad es.: scale aeree ad inclinazione variabile, ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato, idroestrattori a forza centrifuga, ecc.), biennale (ad es.: ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale, piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne, apparecchi di sollevamento materiali, ecc.), triennali (ad es.: apparecchi di sollevamento materiali con portata > 200 kg, ecc.), decennali (ad es.: attrezzature od insiemi contenenti fluidi, ecc.). La prima verifica dovrà essere effettuata dall'ISPESL, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente predetto periodo, il datore di lavoro può avvalersi per la verifica della ASL o, ed è questa la grossa novità, da soggetti pubblici o privati la cui abilitazione viene determinata da apposito decreto, ossia quello appena emanato dal Ministero del Lavoro. Sono abilitati alle verifiche periodiche tutti i soggetti, anche privati, che abbiano le caratteristiche di cui agli allegati del suddetto decreto (Allegati I, II e III). Nei prossimi giorni verrà pubblicato sul blog uno specifico articolo di approfondimento.
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